Il contribuente non può impugnare lo sgravio parziale: chiarimenti dalla Cassazione

Pubblicato il 30 marzo 2025 alle ore 23:15

Con l’ordinanza n. 7985/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato in materia tributaria: il contribuente non può proporre ricorso contro un atto di sgravio parziale.

Il caso trae origine da una cartella esattoriale oggetto di sgravio parziale da parte dell’ente impositore. Il contribuente, pur beneficiando dello sgravio, ha deciso di impugnarlo per contestare la parte residua ancora dovuta. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile tale ricorso, confermando che lo sgravio non costituisce un atto autonomamente impugnabile.

Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, lo sgravio è un atto favorevole al contribuente, che incide esclusivamente sul rapporto interno tra l’ente impositore e l’agente della riscossione, e non modifica la posizione del contribuente rispetto al debito originario. Ne consegue che eventuali contestazioni sul merito dell’imposizione devono essere rivolte contro gli atti presupposti (es. avvisi di accertamento) e non contro lo sgravio.

La decisione conferma un orientamento volto a garantire la chiarezza e la linearità del contenzioso tributario, evitando che atti meramente interni o favorevoli vengano utilizzati per alimentare controversie giudiziarie prive di concreta utilità.

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