Sentenza Tar Lombardia 18 febbraio 2025, n. 140. Servizio di gestione integrata dei rifiuti. Affidamento tramite procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del Dlgs 36/2023. Affidamento in un unico lotto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti insieme al servizio di recupero e smaltimento

Il 18 febbraio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia, sezione di Brescia, ha emesso una sentenza riguardante un ricorso presentato dall'Impresa (omiss..) contro il Comune di (omissi..). Il ricorso contestava la procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e servizi correlati, con un appalto della durata di sette anni e rinnovo biennale.
I principali motivi del ricorso erano:
- Unico lotto per l'affidamento: Il ricorrente riteneva che il Comune avrebbe dovuto suddividere l'appalto in due lotti separati (uno per la raccolta e spazzamento, e uno per lo smaltimento). La scelta di un unico lotto limitava la concorrenza.
- Requisiti di partecipazione restrittivi: La gara imponeva la disponibilità di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, con divieto di subappalto. Il ricorrente sosteneva che tali requisiti favorivano le imprese già integrate nel mercato dello smaltimento, precludendo la partecipazione ad altre aziende.
Il TAR ha accolto il ricorso, sostenendo che la scelta di un unico lotto doveva essere supportata da una adeguata motivazione che tenesse conto della concorrenza e delle peculiarità del mercato. L'istruttoria del Comune è stata ritenuta inadeguata, non considerando gli effetti sulla concorrenza e la posizione dominante di altri operatori nel mercato dei rifiuti.
Inoltre, il divieto di subappalto e il requisito di possedere impianti di smaltimento sono stati ritenuti illegittimi, violando la normativa europea e nazionale.
In conclusione, il TAR ha annullato la determinazione a contrarre del Comune e gli atti della gara, accogliendo il ricorso e compensando le spese processuali.
Aggiungi commento
Commenti