L'Amministrazione territoriale ha facoltà di istituire ulteriori esenzioni dal Canone Unico Patrimoniale, subordinatamente alla certificazione degli organi di controllo competenti, nel rispetto del principio di invarianza del gettito complessivo e degli equilibri di bilancio.

L'Amministrazione territoriale ha facoltà di istituire ulteriori esenzioni dal Canone Unico Patrimoniale, subordinatamente alla certificazione degli organi di controllo competenti, nel rispetto del principio di invarianza del gettito complessivo e degli equilibri di bilancio.
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio, mediante deliberazione n. 11/2025, ha confermato l'orientamento giurisprudenziale predominante in materia. Tale orientamento stabilisce che la disciplina del Canone è demandata all'autonomia regolamentare e tributaria di ciascuna Amministrazione, con l'obiettivo di garantire un gettito equivalente a quello precedentemente ottenuto dai canoni e tributi sostituiti, ferma restando la possibilità di modificare il gettito attraverso variazioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 160/2019.
La Legge di Bilancio 2020, all'articolo 1, comma 816, ha introdotto l'istituzione, da parte degli Enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane), del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Tale canone sostituisce:
- La tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
- Il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
- L'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni
- Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari
- Il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (limitatamente alle strade di pertinenza comunale e provinciale)
Giurisprudenza rilevante:
- La Sezione di controllo Puglia (deliberazione n. 93/2023/PAR) ha sottolineato la tassatività delle deroghe al principio di invarianza del gettito fiscale.
- La Sezione di controllo Liguria (parere n. 162/2024) ha riconosciuto la facoltà degli Enti territoriali di prevedere ulteriori esenzioni, nell'ambito delle proprie prerogative costituzionali, purché:
- Sia dimostrato il beneficio per la collettività
- Vengano monitorate le minori entrate nella programmazione di bilancio
- La Corte dei conti per la Lombardia (parere n. 216/2024) ha precisato che il vincolo della parità di gettito deve essere interpretato come necessità di mantenere un gettito complessivo tendenzialmente equivalente al sistema precedente, preservando il livello di pressione impositiva preesistente.
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