La Corte di Cassazione, mediante l'emanazione di cinque ordinanze (nn. 769, 771, 773, 774 e 775/2025) depositate in data 12 gennaio, ha stabilito un nuovo principio giurisprudenziale in materia di applicabilità del regime agevolativo previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera f), del D.lgs. 446/1997 in ambito COSAP (ed esteso alla TOSAP ai sensi del comma 3 del medesimo articolo).

La Suprema Corte, discostandosi dal proprio precedente orientamento espresso nelle ordinanze nn. 13142 e 13332 del 2022 e n. 16539/2017, ha riconosciuto l'applicabilità di tale disposizione agevolativa alle società di produzione di energia elettrica, in virtù della loro attività strumentale all'erogazione di un pubblico servizio.
Le pronunce in questione traggono origine da contenziosi nei quali gli enti locali contestavano l'applicabilità del regime TOSAP agevolato alle occupazioni effettuate da società di produzione dell'energia elettrica, sostenendo l'inapplicabilità di tale beneficio alle occupazioni realizzate mediante impianti privati.
La Corte di Cassazione, attraverso un'analisi giuridica approfondita, ha innovativamente stabilito che il suddetto regime è applicabile anche alle società di produzione di energia elettrica, in quanto soggetti esercenti attività strumentale all'erogazione di un pubblico servizio mediante infrastrutture che consentono ad altri operatori di fornire il servizio stesso.
In particolare, il Supremo Collegio ha evidenziato come il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi debba essere interpretato in maniera unitaria, considerando che la filiera del sistema elettrico nazionale costituisce una rete integrata unica, articolata in diverse fasi (produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione) caratterizzate da vincoli di complementarietà ed esclusività reciproca.
Tale interpretazione trova ulteriore conferma nella norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 5, comma 14-quinquies, lettere a) e b), del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 215/2021, la quale, in riferimento all'analoga disposizione agevolativa prevista per il Canone unico patrimoniale (art. 1, comma 831, legge 160/2019), include espressamente tra le occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti funzionali all'erogazione del servizio a rete anche quelle effettuate dalle aziende che svolgono attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale, in un'elencazione da intendersi come meramente esemplificativa.
Aggiungi commento
Commenti