Imu: diritto all'esenzione con consumi energetici ridotti

Pubblicato il 21 febbraio 2025 alle ore 07:49

L’esenzione dall’IMU è subordinata alla compresenza di due requisiti essenziali: la residenza anagrafica e la dimora abituale. Con riferimento a quest’ultima, il riscontro di consumi ridotti delle utenze domestiche non comporta automaticamente la revoca del beneficio, potendo il contribuente giustificare tali ridotti consumi con circostanze specifiche, quali, ad esempio, la permanenza presso l’abitazione dei genitori situata nello stesso condominio o la natura della propria attività lavorativa, che potrebbe determinare una presenza nell’immobile limitata ai fine settimana.

Tale principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia nella sentenza n. 432 del 10 febbraio 2025 (Presidente Targetti, Estensore Atanasio).

Nel caso di specie, un contribuente ha impugnato diversi avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune per gli anni d’imposta 2017-2020, sostenendo il proprio diritto all’esenzione in quanto proprietario dell’immobile nel quale aveva trasferito la residenza e dimorava abitualmente. Il Comune, tuttavia, contestava tale qualificazione, ritenendo che l’abitazione non potesse essere considerata dimora abituale alla luce degli accertamenti svolti, dai quali emergevano consumi elettrici minimi e l’assenza di un’utenza del gas.

A fronte di tali rilievi, il contribuente ha evidenziato che il basso consumo di energia elettrica era giustificato dalla sua attività lavorativa, che lo portava a soggiornare nell’immobile prevalentemente nei fine settimana. Inoltre, ha chiarito di non aver attivato un contratto per la fornitura di gas in quanto il fabbricato condominiale era privo di un impianto comune di distribuzione del gas. Ha altresì precisato che il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria erano garantiti da un impianto condominiale centralizzato e che la cucina era dotata di piani cottura a induzione.

I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso, ritenendo che il Comune avrebbe dovuto verificare la presenza di un impianto di riscaldamento condominiale al fine di giustificare l’assenza dell’utenza del gas. Anche in sede di appello è stata confermata la sussistenza della dimora abituale, in quanto il contribuente aveva fornito prove idonee a giustificare i ridotti consumi di elettricità. In applicazione del principio della ripartizione dell’onere probatorio, sancito dall’articolo 2697 del Codice Civile, il Collegio ha stabilito che, mentre il contribuente aveva fornito argomentazioni plausibili a sostegno della propria posizione, il Comune non aveva dimostrato l’esistenza di elementi idonei a escludere il diritto all’esenzione.

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