Processo tributario, attestazione per tutti i documenti allegati

Pubblicato il 11 febbraio 2025 alle ore 10:41

Il Dipartimento della Giustizia tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito, in occasione di Telefisco 2025, un'interpretazione stringente delle nuove disposizioni processuali tributarie, introducendo l'obbligo di attestazione di conformità per tutta la documentazione allegata agli atti processuali.

Quadro normativo

Il decreto legislativo 220/2023, mediante l'introduzione del comma 5-bis all'articolo 25-bis del D.lgs. 546/1992, ha stabilito che, per i procedimenti avviati dal 1° settembre 2024, la documentazione presente nel fascicolo telematico non necessita di ulteriore deposito nelle fasi successive del procedimento o nei gradi superiori. È altresì specificato che l'organo giudicante non prenderà in considerazione la documentazione cartacea priva della corrispondente copia informatica autenticata nel fascicolo telematico.

Problematiche interpretative

La disposizione, finalizzata al potenziamento dell'informatizzazione giudiziaria tributaria, ha sollevato questioni di coordinamento con:

  • Il decreto ministeriale del 4 agosto 2015 (modificato dal decreto 21 aprile 2023), che consente il deposito telematico degli allegati anche in assenza di sottoscrizione digitale
  • L'articolo 2719 del Codice civile, che disciplina l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche

Posizione ministeriale

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che l'obbligo di attestazione di conformità si estende a tutti i documenti non nativi digitali, indipendentemente dalla loro origine o modalità di acquisizione. Tale interpretazione si pone in continuità con la disciplina del Codice dell'Amministrazione Digitale concernente l'efficacia probatoria delle copie informatiche.

Criticità applicative

L'interpretazione ministeriale presenta diverse criticità:

  1. Appare in contrasto con gli obiettivi di semplificazione della legge delega
  2. Comporta un aggravio procedurale per i difensori
  3. Presenta difficoltà operative nella certificazione di conformità di documenti di cui non si possiede l'originale
  4. Lascia irrisolte questioni procedurali circa le modalità di attestazione

Si auspica pertanto una revisione dell'interpretazione fornita, al fine di garantire una maggiore aderenza agli obiettivi di semplificazione originariamente previsti dalla delega legislativa.

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