Telefisco - Imposta di soggiorno, la dichiarazione è decisiva

Pubblicato il 10 febbraio 2025 alle ore 10:39

Il Dipartimento delle Finanze, in occasione di Telefisco 2025, ha fornito importanti precisazioni circa le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno. È stata stabilita una sanzione amministrativa pari al 25% dell'importo dichiarato, applicabile anche qualora l'imposta sia stata integralmente corrisposta.

Tale interpretazione, benché coerente con quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 46/2023, comporta significative implicazioni economiche per i gestori delle strutture ricettive.

Quadro normativo di riferimento

Il quesito sottoposto al Dipartimento delle Finanze verteva sulla disciplina sanzionatoria relativa alla dichiarazione dell'imposta di soggiorno. L'articolo 180 del Decreto Legge 34/2020 ha introdotto sostanziali modifiche alla normativa, attribuendo ai gestori delle strutture ricettive la qualifica di responsabili d'imposta. Tale qualifica comporta l'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 in caso di omesso versamento, prescindendo dall'effettivo pagamento da parte del turista.

La normativa ha altresì introdotto l'obbligo di presentazione di una dichiarazione annuale cumulativa entro il 30 giugno, mediante appositi modelli ministeriali, per tutte le strutture gestite nel medesimo Comune. Le modalità e le tempistiche di versamento dell'imposta rimangono disciplinate dai rispettivi regolamenti comunali.

Orientamento interpretativo

Il Dipartimento delle Finanze ha precisato che, in assenza di disposizioni specifiche relative a sanzioni minime per l'imposta di soggiorno, l'ammontare della sanzione deve essere commisurato all'importo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, anche qualora questa sia stata regolarmente versata.

Profili critici

L'interpretazione fornita dal Dipartimento risulta pienamente conforme ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 46/2023, la quale ha ribadito la natura sostanziale e non meramente formale dell'obbligo dichiarativo nel contesto di un sistema tributario basato sull'autoliquidazione.

È opportuno evidenziare che la riduzione della sanzione a un quarto, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 472/1997, trova applicazione esclusivamente per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024. Per le violazioni antecedenti, la riduzione massima consentita è del 50%, ulteriormente riducibile a un quarto in caso di acquiescenza.

Si rileva, pertanto, come tale regime sanzionatorio, pur mitigato dalle riduzioni previste, possa comportare un significativo onere economico per i gestori delle strutture ricettive.

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