Cambia la norma che disciplina la riduzione per le utenze non domestiche che decidono di non avvalersi più del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.

La legge 193/2024 ha modificato il comma 10 dell’articolo 238 del Dlgs 152/2006 stabilendo che «le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti».
L’articolo 198, comma 2-bis, del Dlgs 152/2006 consente alle utenze non domestiche di non avvalersi più del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, previa dimostrazione di aver avviato al recupero i rifiuti urbani prodotti mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua la predetta attività di recupero. L’articolo 238, comma 10, del Dlsg 152/2006 ha stabilito che le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. La scelta di uscita dal servizio pubblico, da effettuarsi entro il 30 giugno dell’anno precedente (articolo 30, comma 5, Dl 41/2021), è vincolante per un periodo di 2 anni.
Il combinato disposto delle suddette norme consente alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico, a condizione che tutti i rifiuti urbani prodotti siano avviati al recupero tramite operatori autorizzati, beneficiando in tale caso dell’abbattimento integrale della quota variabile.
Ma veniamo al problema di coordinamento delle norme. Il comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, ha sancito l’obbligo per i Comuni di prevedere nel proprio regolamento del prelievo una riduzione della quota variabile proporzionale alla quantità di rifiuti urbani autonomamente riciclati da parte delle utenze non domestiche.
In sostanza, le utenze che decidono di uscire dal servizio pubblico, recuperando tutti i rifiuti urbani prodotti, non pagano la quota variabile, mentre quelle che, pur rimanendo nel servizio pubblico avviano al riciclo in modo autonomo una parte dei rifiuti urbani prodotti, pagano la predetta quota ma beneficiano della riduzione proporzionale della stessa in base alla quantità di rifiuti riciclati al di fuori del servizio pubblico.
Da rilevare che per l’uscita dal servizio è sufficiente recuperare i rifiuti prodotti, mentre l’abbattimento proporzionale della quota variabile richiede che i rifiuti urbani siano riciclati.
Se l'obiettivo era quello di chiarire che l’abbattimento proporzionale della quota variabile oggi spetta non solo nel caso di riciclo dei rifiuti urbani ma anche di recupero degli stessi, non è stato raggiunto in quanto si aggiunge ulteriore confusione.
Se in passato il riciclo di una parte di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche non era soggetto ad alcuna comunicazione preventiva, l'ipotesi sembra invece ricompresa negli obblighi dichiarativi e vincolo temporale previsti per l'uscita totale dal servizio pubblico.
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