In merito all'applicazione dei meccanismi perequativi nel settore dei rifiuti urbani, la Corte dei conti della Lombardia ha emanato la delibera n. 15/2025/PAR, assumendo una posizione antitetica rispetto alla Sezione Liguria e allineandosi pienamente con l'interpretazione di ARERA.

La Sezione Liguria aveva precedentemente sostenuto che i flussi derivanti dalle componenti perequative costituissero mere partite di giro nel bilancio comunale, con conseguente obbligo di riversamento a CSEA limitatamente alle somme effettivamente riscosse.
La Sezione Lombardia, diversamente, richiama l'articolo 2, comma 8 della legge 60/2022 (Salva Mare), che attribuisce ad ARERA la competenza nella definizione dei criteri perequativi, successivamente disciplinati mediante delibera n. 386/2023 e circolare CSEA n. 59/2024/RIF. La Corte evidenzia, inoltre, la presenza di analoghi meccanismi compensativi nel servizio idrico integrato.
Secondo l'interpretazione della Sezione Lombardia, l'attuale quadro normativo impone agli Enti locali l'iscrizione in bilancio delle partite in entrata correlate alla TARI e delle corrispondenti uscite verso CSEA. Tale impostazione comporta la necessità di considerare gli effetti non solo sotto il profilo di cassa, ma anche di competenza, con particolare riferimento alla gestione dei residui attivi e al conseguente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
La Sezione precisa che le componenti perequative non possono configurarsi come mere partite di giro, in quanto producono effetti sostanziali sul bilancio comunale e sono intrinsecamente connesse alla TARI.
La posizione della Sezione Lombardia risulta pienamente conforme all'orientamento di ARERA, secondo cui i versamenti da e verso CSEA devono essere parametrati agli importi applicati nei documenti di riscossione, prescindendo dall'effettivo incasso. Tale principio, come sottolineato dall'Autorità in un successivo comunicato, trova riscontro nella regolazione di altri settori ed è stato recentemente avallato dalla giurisprudenza amministrativa.
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