Dal 1° gennaio 2025, la misura degli interessi legali del 2,5 per cento in ragione d’anno, applicabile fino al 31 dicembre 2024, si riduce dello 0,50 per cento.

Sarà infatti del 2% la misura degli interessi applicabile dal 2025 (si veda il Sole 24 Ore del 17 dicembre). In cinque anni, si è passati dalla misura più bassa di sempre, dello 0,01% applicata nel 2021, al tasso dell’1,25% applicato fino al 31 dicembre 2022, al 5 per cento applicato dal 1° gennaio 2023, per arrivare alla misura del 2,5% dal 1° gennaio 2024 e al 2% applicabile dal 1° gennaio 2025. Il nuovo tasso sarà applicabile anche nei casi in cui è il contribuente che dovrà ricevere pagamenti con gli interessi legali. La modifica del saggio legale è disposta dal decreto del 10 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 294 del 16 dicembre 2024. La misura degli interessi è stata spesso altalenante, con misure variabili dal 3,5 per cento applicabile nel 2001, fino allo 0,01 per cento del 2021, misura più bassa di sempre. Gli interessi legali sono stabiliti per legge dal ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base dell’inflazione e del rendimento dei titoli di Stato. In pratica, sono gli interessi che la parte creditrice ha diritto di ricevere dalla parte debitrice, secondo la legge e senza una speciale disposizione tra le parti. Gli interessi legali sono applicabili in caso di ravvedimento, così come alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto.
Ravvedimento meno “salato” dal 2025
Con la nuova misura del 2%, sarà meno “salato” il costo del ravvedimento. Per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti di imposte del 2024, con il ravvedimento spontaneo, nel 2025, per gli interessi legali, si dovranno applicare le due misure, del 2,5 per cento fino al 31 dicembre 2024 e del 2% dal 1° gennaio 2025. Si può fare l’esempio di un contribuente che non ha effettuato il versamento Iva relativo al mese di novembre 2024, scaduto lunedì 16 dicembre 2024, per 12mila euro. Egli eseguirà il versamento mercoledì 15 gennaio 2025, avvalendosi del ravvedimento cosiddetto “breve” entro 30 giorni.
Per sanare gli omessi o tardivi versamenti di tributi, i contribuenti dispongono di diversi tipi di perdono che possono ridurre la sanzione del 25%, applicabile alle violazioni commesse a partire dal primo settembre 2024, che, per i versamenti fatti con ritardo non superiore a 90 giorni, si riduce ulteriormente al 12,50%. Nel caso di imposte pagate a partire dal sedicesimo giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza, si dovrà applicare la sanzione del 12,5%, che si riduce a un decimo del minimo, cioè all’1,25 per cento fisso. Si dovranno anche pagare gli interessi legali del 2,5% annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al 31 dicembre 2024, e del 2% dal 1° gennaio 2025, fino al giorno in cui esegue il pagamento con il ravvedimento.
Nel caso di pagamento delle sole imposte, entro i 15 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento “sprint” per le sanzioni e gli interessi può essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del versamento. Per i ritardi fino a 15 giorni, si applica la sanzione giornaliera dello 0,0833% per ogni giorno di ritardo (un decimo di 0,833 per cento).
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