Con l’ordinanza n. 30873 del 03.12.2024, la Corte di Cassazione definisce i concetti di collegamento “funzionale” e “strutturale”, alla cui presenza l’ art.7.co.1,lett.i) del D.Lgs. n.504/92, subordina l’esenzione dall’IMU nei casi di immobile concesso in comodato d’uso gratuito

La Suprema Corte stabilisce che il “collegamento funzionale” presuppone una relazione sinergica di collaborazione o cooperazione tra enti autonomi, che colloca l’ente comodatario in una posizione ausiliaria (attraverso l’esercizio di attività accessorie o sussidiarie) rispetto alle attività istituzionali dell’ente comodante, mentre il “collegamento strutturale” presuppone l’inserimento di una pluralità di enti con ruoli diversificati in una più ampia organizzazione di tipo orizzontale o verticale, in modo che l’ente comodatario sia vincolato ad agire come longa manus dell’ente comodante .
Il giudice di legittimità, inoltre, si prodiga nell’indicazione esplicativa di una sommaria casistica: “…Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il comodante svolga un’attività didattica e l’immobile concesso in comodato sia utilizzato dal comodatario per lo svolgimento, sempre con modalità non commerciali, di altre attività didattiche o assistenziali ricomprese tra quelle agevolate e funzionali a quella didattica del concedente (attività di doposcuola, attività assistenziale diretta a particolari categorie di studenti, etc.). Si pensi, ancora, all’ipotesi in cui il concedente svolga attività sanitaria o assistenziale e l’immobile sia concesso in comodato al fine di garantire ospitalità ai familiari delle persone assistite o agli operatori sanitari. Si reputa, altresì, integrato il requisito del collegamento funzionale tra comodante e comodatario nell’ulteriore ipotesi in cui il primo detenga, in forza di norma statutaria, la facoltà di nominare i componenti dell’organo di gestione del secondo ente…”.
Con riferimento, invece, al collegamento strutturale, la Cassazione precisa che il “collegamento strutturale” tra comodante e comodatario esige che “…il comodatario sostanzialmente utilizzi il bene in attuazione dei compiti istituzionali dell’ente concedente, con il quale sussista uno stretto rapporto di strumentalità che potrebbe definirsi «compenetrante», ovverosia il caso «in cui l’immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente per lo svolgimento di un’attività meritevole prevista dalla norma agevolativa”». In proposito, si è fatta «l’ipotesi in cui un ente religioso civilmente riconosciuto conceda in comodato un immobile di sua proprietà a una fondazione, costituita ai sensi del codice civile dal medesimo ente religioso ai fini del miglior perseguimento delle proprie attività di assistenza e beneficenza…”.
L’esenzione dall’IMU alla luce della norma di interpretazione autentica
L’art. 1, co. 759, lett. g, L. 160/2019, ha previsto (sia pure con decorrenza dall’anno 2020) l’esenzione dall’ IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del co. 1, dell’art. 7,D.Lgs 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i).
Per la giurisprudenza consolidata della Cassazione, l’esenzione in esame non spetta mai nei casi di immobile locato, bensì solo in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell’ente possessore, nonchè nei casi di concessione dell’immobile in comodato d’uso gratuito, lì dove, però, tra il concedente e il comodatario ci sia un collegamento strutturale e funzionale, per il perseguimento delle stesse finalità istituzionali (Cass n.17967/2024).
Con la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, co.71, della L. 30/12/2023, n. 213, il Legislatore ha, però, disposto che l’art. 1, co. 759, lett. g, L.160/2019, nonché le norme da questo richiamate o sostituite (ovvero l’art.7, 1 co.lett.i), D.Lgs 504/1992 e l’art.9, co.8, D.Lgs 23/2011) si interpretano nel senso che: “…gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali…”.
Le conclusioni
Ai fini della corretta applicazione della disposizione di esenzione in commento da parte degli Enti impositori, anche in considerazione della sua efficacia retroattiva, è, quindi, essenziale, avere chiarezza su cosa si debba intendere per collegamento “funzionale” e “strutturale”, ragione per cui il pregevole intervento del Giudice di legittimità sul punto, è da ritenersi particolarmente utile.
Aggiungi commento
Commenti