Con l’Ordinanza n. 9432 del 10 aprile 2025, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di esenzione IMU per gli alloggi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), ribadendo un principio fondamentale: non tutti gli immobili assegnati dagli IACP beneficiano automaticamente dell’esenzione, ma solo quelli qualificabili come "alloggi sociali", secondo i criteri fissati dal Decreto Ministeriale 22 aprile 2008.

🔍 Il caso in esame
Nel giudizio oggetto dell’ordinanza, il Comune contestava la decisione del giudice d’appello che aveva qualificato alcuni immobili come “sociali” unicamente perché di proprietà di A.L.E.R. (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale), senza richiedere la dimostrazione concreta del possesso dei requisiti normativi.
Secondo il Comune:
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La qualifica di alloggi sociali era stata dichiarata da A.L.E.R. solo in sede di ricorso.
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Non era stata presentata una dichiarazione IMU entro i termini previsti per l’anno d’imposta oggetto di verifica.
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Non vi era prova del rispetto dei requisiti tecnici previsti dal D.M. 22 aprile 2008.
⚖️ La posizione della Cassazione
La Corte ha chiarito due punti cruciali:
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L’esenzione IMU per gli alloggi sociali è prevista per legge e non è subordinata alla presentazione della dichiarazione, ma…
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È comunque necessaria la prova che gli immobili rientrino pienamente nella definizione di “alloggio sociale”, fornita attraverso elementi concreti e documentazione conforme al D.M. citato.
Di conseguenza, il giudice di merito non può attribuire automaticamente l’esenzione sulla sola base della titolarità dell’immobile da parte di un ente pubblico o assimilato, ma deve accertare la sussistenza effettiva delle caratteristiche richieste dalla normativa.
📌 Conclusioni operative
Il principio affermato dalla Corte è rilevante per tutti i soggetti – pubblici o privati – che gestiscono edilizia residenziale pubblica o convenzionata. In particolare:
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L’esenzione IMU non può considerarsi implicita.
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È fondamentale predisporre idonea documentazione tecnica e amministrativa che dimostri il rispetto dei requisiti dell’alloggio sociale ai sensi del D.M. 22 aprile 2008.
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