I passi carrabili a raso sono soggetti al pagamento

Pubblicato il 3 marzo 2025 alle ore 11:37

I passi carrabili a raso sono soggetti al pagamento

Sentenza n. 691 del 3 febbraio 2025- Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione XVII. 

La sentenza n. 691 del 3 febbraio 2025, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione XVII, esamina la questione relativa all'assoggettabilità alla Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) dei passi carrabili a raso.

In base a quanto stabilito dalla decisione, risultano esclusi dall'applicazione della TOSAP esclusivamente gli accessi o i varchi a raso che non presentano manufatti o opere visibili tali da determinare una modifica permanente del suolo pubblico. Di conseguenza, qualora un passo carrabile a raso non comporti alterazioni strutturali del suolo pubblico, esso non è soggetto alla suddetta tassa.

La sentenza evidenzia, altresì, la necessità di valutare la presenza di elementi strutturali permanenti nell'accesso carrabile al fine di determinare l'applicabilità della TOSAP. Tale interpretazione si pone l'obiettivo di distinguere tra semplici accessi a raso e quelli che, attraverso la realizzazione di opere permanenti, determinano un'occupazione o una modifica dello spazio pubblico, rendendo così giustificata l'imposizione della tassa.

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