Dimostrazione notifica titolo esecutivo in fase di riscossione coattiva

Pubblicato il 20 febbraio 2025 alle ore 10:10

Con l'Ordinanza n. 28373/2024, la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato un principio di diritto di particolare rilevanza in materia di riscossione coattiva delle imposte.

La Quinta Sezione ha statuito che la produzione in sede processuale della riproduzione fotostatica dell'avviso di ricevimento, corredata da attestazione di conformità all'originale da parte del funzionario dell'agente della riscossione, costituisce prova idonea dell'avvenuta notificazione della cartella esattoriale.

Tale metodologia procedurale, disciplinata dall'articolo 5, comma 5, del Decreto Legge n. 669/1996, è idonea a comprovare la regolarità della notificazione quale presupposto dell'avviso di intimazione oggetto di gravame. Si precisa, altresì, che nell'ipotesi in cui il soggetto passivo d'imposta intenda contestare l'effettività della notificazione, è onere dello stesso articolare specifiche doglianze, individuando analiticamente gli atti oggetto di contestazione e le relative difformità riscontrate, corredando le medesime di adeguato supporto probatorio.

La ratio di siffatto orientamento giurisprudenziale risiede nell'esigenza di ottimizzare e rendere maggiormente efficiente il procedimento di riscossione, precludendo la proposizione di contestazioni generiche suscettibili di determinare un'ingiustificata dilazione dei tempi processuali.

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