La CGT Napoli nella sentenza n. 15284/2024 interpreta in modalità estensiva l’esenzione IMU disposta dall’art. 78 del DL 104/2020 in merito al requisito della conduzione diretta dell’attività, contrariamente a diversa decisione assunta dalla CGT Modena nella sentenza 398/2022

In particolare, l'art. 78 D.L. 104/2020 dispone che "In considerazione degli effetti connessi all' emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a (...) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze (...) a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate".
Nella fattispecie in esame il Sig. (...) è proprietario al 50% dell'immobile tassato, ma non è gestore dell'impresa alberghiera ivi esercitata; l'imprenditore è la società (...) e (...) S.n.c., della quale il ricorrente è socio assieme al fratello. Il ricorrente invoca l'interpretazione della norma fatta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella nota prot. 29191 del 10/06/2021, nella quale si è ritenuto che " la condizione, richiesta dalla legge, della coincidenza tra il soggetto passivo e il gestore dell'attività sia rispettata, dal momento che le società di persone non hanno personalità giuridica e hanno un'autonomia patrimoniale imperfetta".
L’organo giudicante ritiene che, in riferimento alle agevolazioni ex art. 177 D.L. n. 34/2020 e ex art. 78 D.L. n. 104/2020, le norme agevolative invocate dal ricorrente concedono l'esenzione a favore del comparto turistico ricettivo "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate". Le norme in argomento non pongono alcun requisito circa la forma imprenditoriale attraverso cui i proprietari degli immobili debbano gestire le attività ricettive negli immobili medesimi. Pertanto l'ipotesi in cui i proprietari degli immobili ne esercitino all'interno l'attività in forma societaria, nel caso di interesse in forma di società in nome collettivo cui partecipano, non può essere esclusa dal perimetro delle esenzioni.
In base al combinato disposto degli articoli 2293 e 2257 del Codice Civile, nelle società in nome collettivo, se non diversamente pattuito, l'amministrazione compete a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Nel caso della presente controversia, pertanto, il ricorrente, quale proprietario dell'immobile, coincide con il soggetto che ne gestisce l'attività all'interno. La decisione è del tutto diversa dalla sentenza della CGT di Modena 398/2022. In tal caso, i giudici modenesi richiamano giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato, diversamente da quanto sostenuto dal Mef, che «è irrilevante la qualificazione giuridica della società nel caso di agevolazioni, in quanto la società è un soggetto giuridico diverso dai soci», e ciò vale anche per le società di persone.
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