Il principio della scissione della notifica nel caso di utilizzo di PEC

Pubblicato il 7 novembre 2024 alle ore 09:38

In applicazione al principio della scissione della notifica, viene assunta una diversa tempistica nell’individuazione del perfezionamento di tale procedura, a seconda che si faccia riferimento al notificante o al destinatario dell’atto giudiziario.

In sostanza, sulla base di detto principio, gli effetti della notificazione sono differenti, in quanto il perfezionamento della procedura avviene in momenti distinti, come indicato all’art. 149 c.p.c.. Invero, tale norma è stata riscritta a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 477/2002, con cui è stato affermato che gli effetti della notificazione a mezzo posta sono da correlare a due diversi momenti per i due soggetti interessati: per il notificante il perfezionamento si realizza con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario (o ufficio postale ndr), mentre per il destinatario, occorre fare riferimento alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza dalla medesima data di qualsiasi termine imposto al destinatario.


A seguito di quanto enunciato dalla Corte costituzionale, la Cassazione con la sentenza n. 12551/2019 ha chiarito che gli effetti della scissione della notifica sono applicabili anche alle ipotesi di atti interruttivi della prescrizione. Ciò significa che l’atto di accertamento consegnato all’ufficio postale al 31 dicembre e notificato al contribuente il 4 gennaio, non fa decadere il potere impositivo, anche se il termine decadenziale era stabilito per il 31 dicembre dell’anno appena concluso. Di contro, il termine da cui decorrono i 60 giorni per presentare ricorso da parte del contribuente è individuato al 4 gennaio.

Gli interventi della Cassazione sul principio della scissione della notificazione

Sulla questione del principio di diritto della scissione della notifica, si segnala l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 40543 del 17/12/2021 hanno affrontato il tema dell’applicabilità del principio in commento e degli effetti della notificazione, nell’ambito degli atti di imposizione tributaria. Nel dettaglio, le Sezioni Unite hanno esaminato la questione nell’ipotesi in cui la notificazione non sia eseguita dall’ufficiale giudiziario, ma dal messo notificatore speciale, come disciplinato dall’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e dall’art.16, comma 4, d.lgs. n.546/1992. In sostanza, è stato enunciato il seguente principio di diritto: “in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”.

L’applicazione del principio di scissione della notifica con l’utilizzo della Pec

La notificazione degli atti, tanto più se di natura tributaria, ha sempre evidenziato criticità, ancor più rilevanti quando la data di ricezione dell’atto con cui si contesta una violazione tributaria è successiva al termine previsto per l’esercizio del potere impositivo da parte dell’ente. Di recente, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul principio in esame, nel caso di notifica con PEC. In tale occasione, la Cassazione ha ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 75/2019, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 16-septies del D.L. n. 179/2012 laddove prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. In pratica, la Cassazione ha precisato che la fictio iuris che posticipa al giorno successivo gli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24 trova una ragione nei confronti del destinatario, poiché il divieto di notifica telematica dopo le ore 21, stabilito dall’art. 16-septies, stante il rinvio all’art. 147 c.p.c. è teso a tutelare il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui, diversamente, dovrebbe controllare la casella di posta elettronica. Il differimento indicato, tuttavia, comporta un vulnus per il mittente perché non gli consente di sfruttare adeguatamente i termini di legge per procedere con la notificazione, potendo utilizzare un mezzo tecnologico. Ne discende che, per superare questa incongruenza, sostengono i giudici di legittimità, deve essere applicata la “regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche“.

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