Dopo la pronuncia del giudice di pace, l’operatore di telefonia Wind ha impugnato la decisione ritenendo che sarebbero mancati i presupposti per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale da parte del Comune, in quanto Wind Tre spa non era titolare di alcuna autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico mediante cavi o condutture, né risultando Wind Tre spa, all’interno del Comune, utilizzatrice materiale di infrastrutture di rete fissa altrui che potesse comportare occupazione “in via mediata” di suolo pubblico.

Il Tribunale ordinario di Padova. sentenza 1647 del 24 ottobre 2024 evidenzia che con la modifica introdotta con la legge n. 178/2020, il presupposto del sorgere dell’obbligo di pagamento del canone è stato sostanzialmente modificato, ampliandolo anche alla cosiddetta “soggettività passiva in via mediata”, individuata in capo alle aziende che erogano pubblici servizi utilizzando le infrastrutture di altri soggetti e che si realizza senza una diretta occupazione del suolo pubblico. Il legislatore ha evidentemente ritenuto che, nel caso di fruizione di strutture altrui, si realizzi comunque un'occupazione di suolo pubblico, seppure in via mediata, attraverso l'utilizzazione dei cavi e delle condutture di altri soggetti. In definitiva, in forza della disposizione novellata, anche il soggetto che fruisce a qualunque titolo delle infrastrutture è soggetto passivo del tributo, e risulta ora obbligato a corrispondere al competente ente locale il canone de quo, calcolato in base al numero delle proprie utenze.
Né può trovare applicazione nel caso di specie la norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021. La modifica riguarda infatti le fattispecie nelle quali sia rinvenibile una netta separazione tra soggetti titolari delle condutture e quelli che svolgono le attività di somministrazione e/o vendita per il tramite delle infrastrutture stesse, quali i settori merceologici del gas naturale o dell’energia elettrica; mentre, al contrario, tale separazione tra fornitore e soggetto distributore non è rinvenibile nel settore delle telecomunicazioni.
E’ pacifico nel caso di specie che Wind Tre spa, operatore di telefonia ed internet di primaria importanza nazionale, usufruisca e si avvalga delle infrastrutture allocate nel territorio Comune convenuto e destinate all’esercizio di tali servizi; conseguentemente, alla luce dei principi supra enunciati, la società attrice risulta obbligata alla corresponsione del C.U.P., nei termini e per gli importi definiti dall’impugnato avviso di accertamento.
La decisione del giudice di pace è condivisibile in quanto aderente alla lettera della legge, poiché l’espressione “utilizzo materiale” non implica alcuna modificazione della realtà esterna, come si evince dal fatto che la stessa norma menziona l’occupazione del suolo pubblico in via mediata. E’ chiaro che il canone colpisce tutti i soggetti.
i che comunque si avvalgono di fatto delle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, senza che sia necessaria alcuna modificazione della realtà.
Aggiungi commento
Commenti