
TQRIF
A partire dal 3 febbraio 2025 è aperta la raccolta dati in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativa all’anno 2024, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione all’Autorità, previsti dall’articolo 58 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).
I soggetti tenuti alla compilazione della suddetta raccolta dati sono i Gestori che al 31 dicembre 2024 svolgevano almeno una tra le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi inclusi i Comuni che le gestiscono in economia, come dichiarate in Anagrafica Operatori.
L’invio dei dati e delle informazioni deve avvenire tramite l’apposita piattaforma on line non oltre il 31 marzo 2025. Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti.
La piattaforma telematica per l’edizione 2024 prevede l’invio da parte del Gestore dei dati attraverso la compilazione, per ciascun ambito tariffario in cui opera, delle seguenti maschere web, contenenti:
- “Dichiarazione Schema Regolatorio”: lo schema regolatorio adottato dall’Ente territorialmente competente ai sensi dell’articolo 3.1 del TQRIF, ivi incluse eventuali variazioni (standard non applicati e/o standard ulteriori e/o migliorativi);
- “Compilazione Raccolta Dati”: il numero di utenze domestiche e non domestiche al 31 dicembre 2024, nonché i dati registrati – ove previsti – relativi agli indicatori di qualità;
- “Relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio e casistiche particolari”: l’ottemperanza agli obblighi di servizio, esclusivamente mediante apposito modello scaricabile dalla piattaforma (Relazione in formato excel, non modificabile); a tal proposito, si evidenzia che tale maschera sostituisce la sezione precedentemente denominata “Dichiarazione di veridicità e Relazione”.
Cosa si intende per schema regolatorio?
Con la delibera 15/2022/R/rif, ARERA introduce il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (abbreviato TQRIF), con il quale l’Autorità fissa una serie di standard, dal livello più basso di gestione al più efficiente, sul quale i gestori devono uniformarsi a partire dal 2023.
Molti enti hanno lasciato al proprio gestore l'adempimento rivolto a tutti i gestori. Così facendo hanno semplicemente riportato sul proprio portale trasparenza o sezione del sito istituzionale o, ancora, sulle comunicazioni ai contribuenti nel caso non avessero adempiuto nemmeno all'obbligo di trasparenza tari, il richiamo alla carta di qualità, ai livelli di qualità tecnica e contrattuale, del proprio gestore addetto alla raccolta rifiuti.
In realtà, per Arera i gestori sono coloro che si occupano di:
- servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani;
- servizi di spazzamento e lavaggio strade;
- servizi di bollettazione e rapporto con l’utenza.
Pertanto, ogni gestore doveva adempiere per la sua "area" di competenza nell'ambito dei tre servizi.
Basta pensare che se nello schema regolatorio Liv. 1 è previsto il numero verde, questo per molti è stato associato a quello del gestore della raccolta. Di fatto eludendo l'adempimento e salvo poi dichiarare entro la scadenza del 31 marzo 2025 di aver "comunque" adempiuto.
Vedremo se nel corso degli anni Arera effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rilasciate dagli enti, o finirà tutto nel solito formalismo burocratico.
Cosa si intende per numero di utenze?
Arera, nelle precedenti istruzioni al 2025, chiarisce cosa si intende per "indicare il numero di utenze:
"6.2 Articolazione della tariffa – Elementi generali All’interno della prima maschera è possibile compilare i campi generali relativi al numero e alla tipologia di utenze, al regime tariffario adottato e alla ripartizione delle entrate tariffarie tra le diverse categorie di utenza. Si precisa che l’utenza sottende un “punto di conferimento” a cui corrisponde in termini univoci l’applicazione di un’unica TARI/Tariffa corrispettiva, laddove le utenze sono quelle attive al 1° gennaio dell’anno di riferimento a cui si riferisce la raccolta"
Arera, nelle istruzioni 2025, rimarca quanto in precedenza richiesto in maniera ancora più incisiva:
"Ai sensi dell’articolo 58 del TQRIF entro il 31 marzo di ogni anno, il Gestore (nel seguito anche Operatore o Utente) è tenuto a comunicare all’Autorità e all’Ente territorialmente competente il numero totale di utenze al 31 dicembre dell’anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati di cui al medesimo articolo. Al riguardo si chiarisce che per utenza va inteso l’immobile o area soggetta a tariffazione come definita all’articolo 2, comma 1, lettera c), del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017. "
Di fatto il numero di utenze richiesto da Arera è stato il punto di raccolta. Punto di raccolta che ha costituito il successivo riferimento per il calcolo del contributo a CSEA. Arera sta realizzando i suoi programmi di riorganizzazione del settore rifiuti in maniera coordinata ed omogenea.
Relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio e casistiche particolari”
Quest'anno, a differenza dello scorso anno, si potrà scaricare un file Excel non modificabile che sostituisce il testo in documento World. E' probabile che il nuovo documento elettronico sia successivamente e facilmente importabile da Arera ai fini dell'elaborazione e controllo massivo delle dichiarazioni degli enti, di verifica degli obblighi a cui si dichiara di aver assolto.