L'Ordinanza n. 4329/2025 della Corte di Cassazione e l'esenzione IMU per il diritto di abitazione

Pubblicato il 26 febbraio 2025 alle ore 16:03

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 4329/2025, ha emesso un importante chiarimento in merito all'esenzione IMU per i proprietari di immobili che concedono il diritto di abitazione a terzi.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte stabilisce che:

In tema di IMU, la costituzione del diritto reale di abitazione su un fabbricato o su una porzione di fabbricato mediante scrittura privata registrata (quindi avente data certa), ma non autenticata né trascritta, della quale il proprietario abbia dato comunicazione al Comune in epoca antecedente all’annualità oggetto di accertamento, è idonea ad esonerare il medesimo proprietario dall’obbligazione di pagamento dell’imposta, divenendone unico soggetto passivo l’habitator per la durata del diritto attribuitogli, ai sensi dell’art.9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n.23.

In sostanza, la Corte ha stabilito che:

  • Il diritto di abitazione, anche se costituito con una scrittura privata registrata non autenticata né trascritta, è sufficiente per esonerare il proprietario dal pagamento dell'IMU.
  • La comunicazione al Comune della costituzione del diritto di abitazione è un requisito fondamentale per l'esenzione.
  • L'habitator, ovvero colui che beneficia del diritto di abitazione, diventa l'unico soggetto passivo IMU per la durata del diritto.

Questa ordinanza ha importanti implicazioni pratiche:

  • Semplifica gli adempimenti per i proprietari che concedono il diritto di abitazione, non richiedendo più l'autenticazione o la trascrizione dell'atto.
  • Garantisce certezza del diritto ai contribuenti, consolidando l'orientamento giurisprudenziale sulla questione.
  • Potrebbe incentivare la concessione del diritto di abitazione, favorendo l'accesso alla casa per le fasce più deboli della popolazione.

Tuttavia, è importante sottolineare che:

  • La comunicazione al Comune della costituzione del diritto di abitazione rimane un requisito fondamentale per l'esenzione.
  • L'esenzione si applica solo per la durata del diritto di abitazione.
  • Il proprietario rimane responsabile per il pagamento dell'IMU per gli anni precedenti alla costituzione del diritto di abitazione.

In conclusione, l'Ordinanza n. 4329/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un importante passo avanti nella semplificazione e nella chiarezza della normativa IMU, con particolare riferimento al diritto di abitazione.

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Commenti

michela
24 giorni fa

LEGGENDO LA SENTENZA VORREI CAPIRE SE QUESTO ORIENTAMENTO E' DA APPLICARE GIA DAL 2025, OPPURE BISOGNA ATTENDERE, EVENTUALMENTE NUOVE REGOLA SUL COMODATO GRATUITO.
GRAZIE

admin
9 giorni fa

La sentenza ha ad oggetto il diritto di abitazione e, quindi, affronta il tema della soggettività passiva IMU in caso di costituzione di tal diritto reale di godimento tramite scrittura privata in luogo del rogito notarile. Pertanto, non affronta la tematica degli effetti fiscali del comodato, bensì precisa che a fini IMU è bastevole una scrittura privata per la costituzione del diritto di abitazione.

La ringraziamo per il quesito.

Cordiali saluti.

Anna Maria Rago
9 giorni fa

Il comune di bracciano ignora la Cassazione 4329/ 2025. Che posso fare? Grazie

admin
9 giorni fa

E' bastevole presentare la dichiarazione IMU allegando il contratto costitutivo del diritto di abitazione regolarmente registrato. Il Comune potrebbe non riconoscerle l'esenzione e notificarle un avviso di accertamento preceduto da un invito al contraddittorio preventivo. In tal caso, potrebbe/dovrebbe impugnare l'avviso di accertamento dinanzi al Giudice Tributario contestandone la legittimità.

Michele
6 giorni fa

Non ho capito bene se, una volta depositata la scrittura privata che costituisce il Diritto di abitazione in capo al habitator, questi possa godere dell'esenzione da IMU dal giorno del deposito o dall'anno successivo.
Grazie per la risposta.