Il periodo concesso dall’ufficio (di norma 60 giorni) per formulare osservazioni rispetto alle contestazioni contenute nello schema di atto è sospeso nel meso di agosto?

L'articolo 6-bis dello Statuto del Contribuente stabilisce che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria debbano essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato. Tale disposizione non si applica agli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, identificati mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché nei casi in cui sussista un motivato e fondato pericolo per la riscossione.
Ai fini dell'espletamento del contraddittorio, l'Amministrazione Finanziaria è tenuta a notificare al contribuente lo schema di atto, concedendo un termine non inferiore a sessanta giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per consentire, su specifica istanza, l'accesso e l'estrazione di copia della documentazione presente nel fascicolo.
In riferimento alla questione in oggetto, si precisa che lo schema d'atto, non configurandosi quale atto impositivo autonomamente impugnabile, non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 742 del 1969, che dispone la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso tra il 1° e il 31 agosto.
È invece applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 37, comma 11-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale prevede la sospensione, nel periodo intercorrente tra il 1° agosto e il 4 settembre, dei termini relativi alla trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate.
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