La Legge di bilancio 2025, introduce delle nuove disposizioni alla disciplina del CUP definita della L. n.160/2019.

Al co. 821 della L.160/2019, che riporta il contenuto essenziale del regolamento comunale, si sostituisce la lett d), stabilendo che nella norma secondaria deve essere indicata la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni, ove l’Ente locale continui a svolgere tale servizio.
La modifica più significativa è, però, rappresentata dagli interventi sulla lett.f).
La disposizione originaria che riconosceva la facoltà per l’Ente di prevedere ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847, viene, infatti, integrata con la previsione che “
Per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private, il canone può essere ridotto fino alla metà”.
Tale previsione da una parte introduce una nuova fattispecie di riduzione, d’altra pone un limite all’autonomia dell’ente, stabilendo che la misura agevolativa non potrà essere superiore alla riduzione fino al 50% della tariffa stabilita per le medesime occupazioni/diffusioni ubicate sul suolo/spazio pubblico. E’ facoltà dell’ente, anche modulare delle differenti misure di riduzione con riferimento a specifiche fattispecie rispetto ad altre, fermo restando la misura massima del
favor.
La nuova facoltà introdotta dal Legislatore svuota anche di contenuto le critiche che sono state mosse, in tema di diffusione di messaggi pubblicitari, alla medesima tariffazione fra gli impianti ubicati sui suoli pubblici, rispetto a quelli sui suoli privati, ritenuta irragionevole ed eccessivamente gravosa per le diffusioni dai suoli privati, sia per il difetto del sacrificio della utilità privatistica del suolo pubblico, che per il principio dell’assorbenza di cui al co.820, L. n.160/2019.
Infatti, la differenziazione viene annoverata nel campo delle agevolazioni facoltative e con autonomia dell’Ente compressa e ciò di riflesso legittima sia le previgenti previsioni che non differenziavano che quelle che l’ente vorrà adottare essendo la riduzione prevista come facoltà.
Altro intervento concerne il co. 825. Il nuovo primo periodo è il seguente: “
Per la diffusione dei messaggi pubblicitari ….il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario….”.
Non rileva, quindi, più la superficie del mezzo ma solo quella parte di sua superficie che contiene gli elementi del messaggio pubblicitario, mentre quella ulteriore parte di superficie che non possiede alcun effetto pubblicitario deve essere esclusa per la determinazione del canone. Trattasi di codificazione della soluzione espressa nella Risoluzione MEF 3/DF del 20.07.2023 ove si è osservato che, se da un lato per la determinazione del canone occorre prendere in considerazione la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, dall’altro il presupposto del CUP, ai sensi del comma 819, lett. b), è costituito, come innanzi precisato, dalla diffusione di messaggi pubblicitari. Ne consegue che nei casi in cui il mezzo pubblicitario è provvisto di elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario, tali elementi vanno esclusi dalla superficie su cui determinare il CUP; considerare, infatti, come superficie da assoggettare al canone quella di strutture che hanno la funzione di mero supporto strumentale appare contrario allo spirito del citato comma 819, lett. b), poiché, essendo tali strutture prive di qualsiasi finalità pubblicitaria si pongono al di fuori del campo di applicazione del CUP.
Altra integrazione del comma 825, dettata dal co.757 della L. di Bilancio è la seguente aggiunta in fine dei seguenti periodi: “
In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione. Nell’ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi .”.
Viene, quindi ribadito il collegamento tra titolare della concessione/autorizzazione e soggetto obbligato al CUP; nel caso, però, in cui con riferimento al medesimo impianto i soggetti titolati siano diversi, ognuno di essi è tenuto al versamento del canone liquidato in proporzione alla superficie del segnale posto nella disponibilità di ciascuno dei titolari.
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