Un tema di sicuro interesse che coinvolge periodicamente tutte le realtà locali, è quello legato alle richieste di patrocinio ed esenzione dal Canone Unico effettuate dalle varie associazioni senza scopo di lucro che gravitano nei diversi ambiti territoriali del nostro Paese.

Richieste che arrivano da associazioni locali impegnate ad organizzare manifestazioni culturali e sportive, feste, fiere ed eventi sul territorio, talvolta anche comprensive di erogazione di alimenti e bevande e talvolta anche con pagamento di biglietti di ingresso.
Come devono comportarsi gli uffici entrate in questi contesti? Quale disciplina regolamentare deve essere adottata per permettere alle Amministrazioni Comunali di disporre pagamenti, agevolazioni, esenzioni per le diverse situazioni che si presentano durante l’anno? E cosa prevedono i commi della Legge 160/2019 dedicati alla nuova entrata patrimoniale?
Con questo breve approfondimento vediamo di rispondere alle domande per dare un indicazione utile e concreta sulla linea operativa da tenere in relazione a questo tema sempre così delicato.
In generale Il Comune, ma anche la Provincia o la Città Metropolitana quando vengono interessate aree pubbliche di loro competenza, possono legittimamente prevedere nel proprio regolamento una specifica esenzione, da concedere alle associazioni senza scopo di lucro che richiedono di occupare suolo pubblico. La norma istitutiva del Canone prevede infatti alla lettera F del comma 821 la possibilità per gli enti locali di disporre ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate e disposte per Legge al successivo comma 833.
Grazie alla potestà regolamentare, fissata all’articolo 52 del D.Lgs 446/97, che trova la sua più ampia espressione per le entrate patrimoniali, l’Amministrazione Comunale potrà pertanto decidere di esentare o prevedere una particolare riduzione tariffaria per diverse tipologie, tra le quali quelle riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie realizzate dagli enti no profit. Unico limite previsto è quello in ordine al rispetto degli equilibri finanziari dell’Ente e al rispetto di alcuni principi, tra cui si richiama quello del “beneficio economico” di colui che effettua l’occupazione e del “sacrificio che si impone alla collettività” derivante proprio dall’occupazione di spazi solitamente destinati all’uso indiscriminato della collettività.
Diciamo subito che un’ipotesi di esenzione da inserire nel proprio Regolamento, qualora limitata alle occupazioni direttamente effettuate da parte dell’associazione senza scopo di lucro, rispetterà tutti i principi su cui deve basarsi la decisione dell’ente. Il riconoscimento dell’esenzione infatti non avrebbe impatto sugli equilibri finanziari del Comune, per la trascurabile diretta diminuzione delle entrate, il beneficio economico verrebbe riconosciuto ad una associazione che non persegue alcuno scopo di lucro, e infine il sacrificio imposto alla collettività apparirebbe davvero trascurabile nella decisione di adottare la disposizione regolamentare per gli effetti positivi che l’iniziativa stessa avrebbe in termini sociali su tutta la cittadinanza.
Detto quindi che risulterà legittimo prevedere, in sede regolamentare, l’esenzione per le occupazioni effettuate direttamente dalle associazioni senza scopo di lucro, merita attenzione approfondire e valutare la situazione in cui, nell’ambito della manifestazione promossa dall’ente no profit, sia prevista l’erogazione, a fronte di pagamento, di alimenti e bevande o il pagamento di biglietti di ingresso ovvero ancora di canoni da far corrispondere ad espositori economici per sostenere la propria attività.
Diventa rilevante a questo punto analizzare il comma 832 della Legge 160/2019 e in particolare il significato che si vuole attribuire alla frase: “fine non economico dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario” contenuto nella lettera B del comma. Il testo prevede: “832. Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:… b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell’ente, quest’ultimo può prevedere la riduzione o l’esenzione dal canone;”…
Cosa ha spinto il Legislatore a inserire questo comma nella disciplina? Non era sufficiente il disposto della lettera F del comma 821 che genericamente disponeva la facoltà per i soggetti attivi del canone di prevedere agevolazioni ed esenzioni nella propria disciplina regolamentare?
Evidentemente si voleva porre l’attenzione proprio sul significato delle occupazioni realizzate con requisiti oggettivi diversi da quelli tipici delle associazioni. La finalità economica dell’occupazione, ancorché eseguita nell’ambito di una manifestazione organizzata con finalità culturali, ricreative o sociali ovvero di promozione socio-economica, farebbe perdere il beneficio dell’esenzione o dell’agevolazione dal Canone, facendo emergere lo sfruttamento dell’area pubblica per finalità lucrative.
In questo senso si ritiene che non sia possibile accordare l’esenzione ad un operatore economico che occupa il suolo pubblico ancorché inserito in una manifestazione organizzata da un ente no profit.
Concetto che possiamo mutuare da un orientamento formatosi in merito alle occupazioni realizzate da aziende che operano per conto di enti pubblici. In quel caso, l’orientamento della Cassazione, ordinanze n.2653/2020, n.19693/2018, n.11886/2017, portò a ritenere che, per poter godere dell’esenzione, l'occupazione dev’essere direttamente ascrivibile al soggetto esente e non a chi agisce per suo conto per la realizzazione del lavoro, restando quindi irrilevante che l'opera sia di proprietà dello Stato o di un altro degli enti pubblici individuati dal legislatore.
Allo stesso modo. anche per le iniziative organizzate da associazioni senza scopo di lucro, l’esenzione non potrà essere traslata agli operatori economici che intervengono nell’ambito della manifestazione. Questi rimarranno soggetti al pagamento del canone per effetto dell’attività economica svolta.
Ulteriore riflessione. Si ritiene che l’erogazione, a fronte di pagamento, di alimenti e bevande o il pagamento di biglietti di ingresso, non siano di per sé elementi che devono automaticamente portare a non riconoscere l’agevolazione. Perché se attuati direttamente dall’associazione, non fanno venire meno il requisito sostanziale di attività non lucrativa che garantisce l’agevolazione alle associazioni senza scopo di lucro.
Spesso le associazioni, grazie al personale volontario, organizzano manifestazioni per l’autofinanziamento, per raccogliere fondi da destinare alle proprie attività associative o per finalità benefiche; tutto nell’ambito del proprio statuto basato su finalità senza scopo di lucro. Quindi, si ritiene, ad esempio, che la presenza di stand gastronomici direttamente gestiti dall’associazione, o la previsione di un biglietto a pagamento per uno spettacolo gestito direttamente dall’ente no profit, non facciano venir meno il requisito di agevolazione/esenzione, in quanto l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario viene effettuata per fini non economici.
Opposta considerazione si deve fare quando vi è la presenza di operatori economici (ambulanti, attività commerciali, ecc..) che partecipano alle manifestazioni con la propria attività di vendita, che porta a ritenere gli spazi a loro dedicati come soggetti al pagamento del Canone Unico, nel rispetto dei principi generali che regolano questa disciplina e che richiedono il giusto pagamento dell’occupazione di suolo pubblico finalizzata ad attività di tipo economico imprenditoriale.
Prima di trarre le conclusioni di questo approfondimento dobbiamo ricordare che le varie richieste che raggiungono le Amministrazioni locali da parte di associazioni non lucrative, ONLUS e associazioni iscritte al RUNT, devono essere sempre disciplinate nell’ambito della propria disciplina regolamentare. Non è possibile infatti gestire le singole situazioni fuori dal Regolamento. Tema ampiamente trattato sul parere rilasciato dalla Corte dei Conti Puglia (Deliberazione n. 93/2023/PAR del 31/5/2023) che esprimeva proprio parere negativo circa la correttezza di deliberare delle speciali ed eccezionali esenzioni non disciplinate nel Regolamento Comunale.
Detto questo, per gestire al meglio le richieste che pervengono dalle diverse associazioni locali con richieste di patrocinio ed esonero dal pagamento del Canone per l’occupazione di suolo pubblico, e per le iniziative pubblicitarie, è necessario innanzi tutto prevedere all’interno del regolamento una specifica disciplina che tenga ben distinte le manifestazioni patrocinate rispetto a quelle senza patrocinio e regoli le diverse situazioni dove si può prevedere sia un intervento diretto dell’associazione con occupazioni senza scopo di lucro, sia occupazioni di tipo economico realizzate nell’ambito delle manifestazioni da operatori del commercio.
Serve quindi una disciplina chiara che detti le regole necessarie e soprattutto utili agli uffici entrate per superare eventuali disguidi o attriti tra la parte politica del proprio ente di appartenenza, il mondo delle associazioni e l’area finanziaria del Comune chiamata a far rispettare sempre le regole di gestione delle entrate locali.
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